L’ATP è una normativa internazionale, recepita anche in Italia, che disciplina il trasporto di merci in regime di temperatura controllata.
A.T.P. è l’acronimo in italiano di “Accordo per il trasporto di derrate deperibili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti”.
La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970 da alcuni Stati, tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi/refrigeranti destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, determinate prescrizioni per gli utilizzatori e le modalità per i rispettivi controlli.
Assume carattere legislativo nel 1977 e, da settembre 1984, viene assegnata la competenza all’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione (attuale MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI), il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C. (attuale D.T.T. – Dipartimento Trasporti Terrestri), mentre l’aspetto igienico sanitario rimane di competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L.
La norma ATP prescrive quali alimenti deperibili siano da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati tali trasporti. Tali limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n° 327/1980 e D.M. 12.10.81).
Attualmente è in vigore la versione 2022 della normativa consultabile al link: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.
A livello nazionale le scadenze e metodi di rinnovo sono disciplinate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 18911 del 02/08/2018.
Classificazione ATP
I messi di trasporto si dividono a seconda delle caratteristiche di isolamento e dalla presenza di sistemi che permettano il mantenimento della temperatura.
La normativa disciplina due tipologie di isolamento:
N —> “normale” —> valore del coefficiente k : 0,4 < k ≤ 0,7 Wm2/K
R —> “rinforzato” —> valore del coefficiente k ≤ 0,4 Wm2/K
Più basso è il valore “k” migliore sarà l’isolamento garantito dal mezzo di trasporto.
La seconda discriminante per la classificazione è la presenza o meno di un sistema per il mantenimento della temperatura:
I —> mezzo di trasporto primo di alcun sistema
F —> mezzo di trasporto munito di gruppo frigorifero
R —> mezzo di trasporto refrigerato (ad esempio con piastre eutettiche)
Terza discriminante è la temperatura più bassa che il sistema di controllo di temperatura installato garantisce:
A —> 0°C
B —> -10°C
C —> -20°C
Le principali classificazioni che può ottenere una carrozzeria isotermica o frigorifera è la seguente:
IN = ISOTERMICO NORMALE
Per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l’ausilio del frigo. Tale classificazione comprendo anche le cisterne isotermiche per il trasporti di liquidi alimentari in regime ATP; si può montare un gruppo frigorifero omologato anche in un secondo momento classificando il veicolo FNA.
FNA = FRIGORIFERO NORMALE classe A
Per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del gruppo frigorifero; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0 °C.
IR = ISOTERMICO RINFORZATO
per trasporti di alimenti deperibili a cui non necessita l’ausilio del frigo; si può montare un frigo omologato anche in un secondo momento e a seconda della sua potenza, classificando il veicolo FRA – FRB – FRC
FRA = FRIGORIFERO RINFORZATO classe A
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di +0 °C.
FRB = FRIGORIFERO RINFORZATO classe B
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -10 °C.
FRC = FRIGORIFERO RINFORZATO classe C
per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio del frigo; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20 °C e oltre.
RRC = REFRIGERATO RINFORZATO classe C
denominato in gergo “ghiacciaia”, per trasporti di alimenti deperibili a cui necessita l’ausilio di un sistema di refrigerazione che esso sia a piastre, ghiaccio secco o altri sistemi ammessi; il veicolo è omologato al trasporto di alimenti fino ad una temperatura di -20 °C e oltre.
Qualora sia presente la lettera “X” al termine della classe, il sistema di raffreddamento è di tipo non autonomo ed alimentato dal motore del veicolo o da gruppo esterno (es. FRCX – FRBX – FRAX – FNAX)
DURATA DELLA ATTESTAZIONE ATP
In data 2 Agosto 2018 è stata pubblicata una nuova circolare n. 18911 relativa alla validità e periodicità di rinnovo delle attestazioni ATP per il trasporto di merci deperibili da parte degli “Esperti” nominati dal Ministero dei Trasporti. La stessa abroga le circolari precedenti e allinea la normativa italiana al contesto internazionale.
La circolare, già operativa, prevede che: dalla data di costruzione del mezzo di trasporto il primo rinnovo della “Attestazione ATP” debba essere eseguito entro il sesto anno di anzianità; successivamente è possibile sottoporre a verifica il mezzo di trasporto presso un Esperto autorizzato. Questo potrà rinnovare l’attestazione per un periodo massimo di tre anni:
- Mezzi di trasporto con 6 anni di età (alla prima scadenza) con o senza gruppo frigorifero, rinnovo triennale da effettuarsi presso esperto, mantenendo invariata la classificazione(es. “FRC” rimane “FRC”);
- Al 9° anno di vita, può essere effettuato un altro rinnovo triennalepresso esperto mantenendo invariata la classificazione; di conseguenza un veicolo che nasce FRC potrà mantenere tale classificazione fino al 12° anno di età;
- Al 12° anno di vita, potrà essere effettuato un terzo rinnovo triennale presso esperto, con il mantenimento della classe se di tipo normale “N” (IN-FNA-FNAX) o con DECLASSAMENTO a tipo normale “N” se la classificazione precedente è di tipo rinforzato “R” (FRC-FRCX-IR);
- Al 15° anno di età, la prova non sarà più di competenza dell’esperto ma obbligatoriamente di un centro prove autorizzato.
Nota: è possibile sostituire una prova presso esperto con una prova presso un centro prove autorizzato anche al 6° o 9° o 12° anno d’età con un rinnovo di 6 anni e non di 3. Tuttavia, questa scelta deve essere ben ponderata in quanto si corre il rischio di perdere la classificazione ATP in quanto la prova presso i “centri superiori” prevede la verifica del valore k e non dell’efficienza frigorifera, come invece è previsto per i rinnovi presso “esperto”.
ESEMPIO: mese e anno di costruzione del mezzo di trasporto: 01/2013
Data di rinnovo: |
01/2019 |
01/2022 |
01/2025 |
01/2028 |
Classe iniziale del mezzo di trasporto |
Classe rinnovabile presso esperto |
Classe rinnovabile presso esperto |
Classe rinnovabile presso esperto |
Tipo rinnovo: |
IN |
IN |
IN |
IN |
Centro Prova |
IR |
IR |
IR |
IN |
Centro Prova |
FNA |
FNA |
FNA |
FNA |
Centro Prova |
FNAX |
FNAX |
FNAX |
FNAX |
Centro Prova |
FRC |
FRC |
FRC |
FNA |
Centro Prova |
FRB |
FRB |
FRB |
FNA |
Centro Prova |
FRA |
FRA |
FRA |
FNA |
Centro Prova |
FRCX |
FRCX |
FRCX |
FNAX |
Centro Prova |
FRBX |
FRBX |
FRBX |
FNAX |
Centro Prova |
FRAX |
FRAX |
FRAX |
FNAX |
Centro Prova |
RRC |
RRC |
RRC |
Centro Prova |
Centro Prova |
Multiscomparto |
FRC |
FRC |
Centro Prova |
Centro Prova |
Valido fino a: |
01/2022 |
01/2025 |
01/2028 |
+ 6 anni da prova |
I rinnovi presso l’Esperto potranno essere effettuati da 6 mesi prima della scadenza, mantenendo invariata la periodicità della prova.
Di cosa si occupa AES
L’associazione annovera tra i propri soci diversi esperti ATP distribuiti in tutto il territorio italiano presso i quali è possibile ricevere consulenza normativa o organizzare prove di rinnovo triennale e presso le stazioni di prova (CSI, CPA, CNR,..) per il rinnovo sestennale.
AES è anche specializzata nel rinnovo dei mezzi ATP con prova a gruppo, infatti alcuni soci sono ispettori nominati dai centri superiori.