In data 02/10/24 il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare 0027237 per chiarire le modalità per il rilascio del DTT307 (barrato rosa).
Sono state espresse una serie di perplessità su questa circolare che in effetti non ha dato chiarimenti esaurienti.
Interpellato sull’argomento, la div.3 del Ministero dei Trasporti è stata messa al corrente di vari modus operandi in vari UMC: ne è uscito un quadro variegato e complesso.
Lo scopo della presente disquisizione è quello, nei limiti del possibile, di dare delle informazioni il più possibile complete anche sulla base delle indicazioni emerse in occasione dell’incontro con i tecnici del Ministero sull’argomento, facendo generale riferimento all’edizione 2023 dell’ADR salvo dove diversamente indicato.
Analizzando i vari capitoli si ha
Capitolo 9.1: definisce e classifica i tipi di veicolo catalogandoli in EXII e/o EXIII e/o FL e/o AT
Capitolo 9.2: individua i requisiti costruttivi per i veicoli definiti al capitolo 9.1 ➡️ i veicoli base devono risultare già approvati FL/AT ovvero EXII/EXIII, o perché il veicolo è già omologato come tale, oppure perché sottoposto a collaudo in Unico Esemplare con emissione del certificato di approvazione;
Capitolo 9.3: relativo ai veicoli EXII e EXIII. Secondo la prassi nazionale corrente, il veicolo EXII, EXIII, allestito con carrozzeria chiusa, è sempre collaudato da un CPA e sul certificato di approvazione dovrebbe essere SEMPRE indicato: “veicolo per trasporto merci esplosive classe 1 ADR classificato EXII (oppure EXIII) in accordo ai capitoli 9.2 e 9.3 ADR”
Capitolo 9.4: si tratta dei veicoli (diversi da EX/II ed EX/III) per trasporti in colli ➡️ per questi veicoli NON è richiesto il rilascio del DTT307 quindi il capitolo 9.4 è escluso da questa valutazione
Capitolo 9.5: si tratta di veicoli per trasporti alla rinfusa ➡️ per questi veicoli NON è richiesto ammesso il rilascio del DTT307 quindi il capitolo 9.5 è escluso da questa valutazione
Capitolo 9.6: si tratta di veicoli per trasporti in di materie con controllo di temperatura (isotermici, refrigerati o frigoriferi) ➡️ per questi veicoli NON è richiesto ammesso il rilascio del DTT307 quindi il capitolo 9.6 è escluso da questa valutazione
Capitolo 9.7: è relativo ai veicoli per il trasporto in cisterna e viene esaminato dettagliatamente nelle tabelle successive (con riferimento all’edizione 2025 dell’ADR)
Capitolo 9.8 si tratta di MEMU: l’argomento è alquanto raro e non viene di seguito trattato; se del caso, si procederà a visita e prova per rilascio DTT307 dopo l’immatricolazione.
Vista l’importanza del capitolo 9.7, in dettaglio le relative verifiche richieste sono
Rif. ADR | Tipo di verifica | note e commenti |
Prescrizioni relative alle cisterne | ||
9.7.2.1 | Le cisterne metalliche fisse o smontabili devono rispondere alle prescrizioni pertinenti del capitolo 6.8. | la cisterna approvata risponde SEMPRE al capitolo 6.8 |
9.7.2.2 | Gli elementi di veicoli-batteria e di CGEM devono rispondere alle prescrizioni pertinenti del capitolo 6.2 quando si tratta di bombole, tubi, fusti a pressione e pacchi di bombole o del capitolo 6.8 quando si tratta di cisterne | sempre verificato |
9.7.2.3 | I container-cisterna metallici devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.8; le cisterne mobili devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.7 o, se del caso, a quelle del codice IMDG (vedere 1.1.4.2). | sempre verificato |
9.7.2.4 | Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.9 o del capitolo 6.13, secondo il caso | in genere ad oggi non trova riscontro applicativo nel panorama del trasporto italiano |
9.7.2.5 | Le cisterne per rifiuti operanti sotto-vuoto devono rispondere alle prescrizioni del capitolo 6.10. | sempre verificato |
Mezzi di fissaggio | ||
9.7.3.1 | I mezzi di fissaggio devono essere progettati per resistere alle sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto. I mezzi di fissaggio comprendono anche qualsiasi telaio di supporto utilizzato per il montaggio dell’equipaggiamento strutturale (vedere la definizione in 1.2.1) al veicolo. | verifica effettuata sempre in sede di approvazione veicolo cisterna (secondo 6.8.2.1.1 ADR) oppure in sede di omologazione |
9.7.3.2 | I mezzi di fissaggio nel caso di veicoli cisterna, veicoli batteria e i veicoli che trasportano container cisterna, cisterne smontabili, cisterne mobili, CGEM o CGEM “UN” devono essere in grado di assorbire, sotto il carico massimo ammissibile, le seguenti forze statiche applicate separatamente:
– Nella direzione di marcia: il doppio della massa totale moltiplicata per l’accelerazione dovuta alla gravità (g)1; – Orizzontalmente, ad angolo retto rispetto alla direzione di marcia: la massa totale moltiplicata per l’accelerazione dovuta alla gravità (g)1; – Verticalmente verso l’alto: la massa totale moltiplicata per l’accelerazione dovuta alla gravità (g) NOTA: Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai dispositivi di fissaggio twist lock conformi alla norma ISO 1161:2016 “Container merci serie 1 – Raccordi angolari e intermedi – Specifiche”. Tuttavia, le disposizioni si applicano a tutti i telai o altri dispositivi utilizzati per il supporto di tali mezzi di fissaggio sul veicolo. |
questo punto rispecchia il 6.8.2.1.1 e quindi, come detto sopra, è sempre verificato |
9.7.3.3 | Per i veicoli cisterna, i veicoli batteria e i veicoli che trasportano cisterne smontabili, i mezzi di fissaggio devono resistere alle sollecitazioni minime così come definite dal 6.8.2.1.11 al 6.8.2.1.13, 6.8.2.1.15 e 6.8.2.1.16. | verifica effettuata sempre in sede di approvazione del veicolo cisterna oppure in sede di omologazione |
Connessione elettrica dei veicoli FL | ||
9.7.4 | Le cisterne metalliche o in materia plastica rinforzata di fibre dei veicoli-cisterna FL e gli elementi dei veicoli-batteria FL devono essere collegati al telaio del veicolo per mezzo di almeno una buona connessione elettrica. Ogni contatto metallico che possa provocare una corrosione elettrochimica deve essere evitato. NOTA: vedere anche 6.13.1.2 e 6.13.2.14.3. | di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione
Questo punto non è applicabile:
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Stabilità dei veicoli-cisterna | ||
9.7.5 | 9.7.5.1 La larghezza fuori tutto della superficie di appoggio al suolo (distanza che separa i punti di contatto esterno col suolo degli pneumatici di destra e di sinistra di uno stesso assale) dell’asse con la larghezza maggiore deve essere almeno uguale al 90% dell’altezza del centro di gravità del veicolo-cisterna caricato. Per i veicoli articolati, il peso sugli assali dell’unità portante il semirimorchio caricato non deve superare il 60% del peso caricato totale nominale dell’insieme del veicolo articolato. | di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione |
9.7.5.2 | Inoltre i veicoli-cisterna con cisterne fisse di capacità superiore a 3 m³, destinati al trasporto delle merci pericolose allo stato liquido o fuso e provati ad una pressione inferiore a 4 bar devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del Regolamento ONU N° 1112, come modificato, concernente la stabilità laterale, conformemente alle date di applicazione che vi sono specificate. Queste prescrizioni si applicano ai veicoli-cisterna immatricolati per la prima volta a partire dal 1/7/ 2003
. |
di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione |
Protezione posteriore dei veicoli | ||
9.7.6 | La parte posteriore del veicolo deve essere munita, per tutta la larghezza della cisterna, di un paraurti sufficientemente resistente ai tamponamenti. Tra la parete posteriore della cisterna e la parte posteriore del paraurti, ci deve essere una distanza di almeno 100 mm (questa distanza è misurata dal punto più arretrato della parete della cisterna o dagli accessori sporgenti in contatto con la materia trasportata). I veicoli con serbatoio ribaltabile per il trasporto di materie in polvere o granulari e le cisterne per rifiuti operanti sotto vuoto a serbatoio ribaltabile con scarico posteriore non devono essere muniti di un paraurti se gli accessori posteriori dei serbatoi sono dotati di un mezzo di protezione che protegga i serbatoi allo stesso modo di un paraurti.
NOTA 1: Questa disposizione non si applica ai veicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose in container-cisterna, cisterne mobili o CGEM. NOTA 2: Per la protezione delle cisterne contro il danneggiamento dovuto ad un urto laterale o ad un ribaltamento, riferirsi al 6.8.2.1.20 e 6.8.2.1.21 e per le cisterne mobili ai 6.7.2.4.3 e 6.7.2.4.5. |
di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione |
Riscaldatori a combustione | ||
9.7.7 | 9.7.7.1 I riscaldatori a combustione devono rispondere alle prescrizioni del 9.2.5.1, 9.2.5.2, 9.2.5.5 e le seguenti:
a. L’interruttore può essere installato all’esterno della cabina del conducente; b. L’apparecchio può essere spento dall’esterno del compartimento di carico; e, c. Non è necessario dimostrare che lo scambiatore di calore resista ad un funzionamento residuo ridotto; Inoltre, per i veicoli FL, essi devono soddisfare alle prescrizioni del 9.2.5.3 e 9.2.5.4. |
da verificare |
9.7.7.2 | Se il veicolo è destinato al trasporto di merci pericolose per le quali è prescritta un’etichetta conforme ai modelli No 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 o 5.2, nessun serbatoio di carburante, sorgente di energia, presa di aria per la combustione o di aria di riscaldamento, uscita di tubi di scarico necessari al funzionamento del riscaldatore a combustione devono essere installati nel compartimento di carico. È necessario assicurare che l’apertura di uscita dell’aria calda non possa essere ostruita dal carico. La temperatura alla quale i colli sono sottoposti non deve superare 50°C. Gli apparecchi di riscaldamento, installati nei compartimenti di carico, devono essere progettati in modo da impedire l’accensione di un’atmosfera esplosiva nelle condizioni d’esercizio | questa è una disposizione che si aggiunge ai requisiti del capitolo 9.3; sarebbe quindi bene che i CPA completassero l’annotazione già in uso relative alla rispondenza del capitolo 9.3 (come detto nelle premesse) con altre note (vedere punto 9.7.9 seguente) |
Equipaggiamento elettrico | ||
9.7.8 | 9.7.8.1 Le aggiunte o le modifiche dell’impianto elettrico dei veicoli devono soddisfare, a seconda dei casi, i requisiti pertinenti del capi. 9.2 NOTA: Per le disp transitorie, vedi 1.6.5.
9.7.8.2 L’equipaggiamento elettrico dei veicoli FL, che si trova in zone dove esiste o può esistere un’atmosfera esplosiva in proporzioni tali che siano necessarie precauzioni speciali, deve avere caratteristiche appropriate per l’utilizzazione in una zona pericolosa. Questo equipaggiamento deve soddisfare le disposizioni generali della norma CEI 60079 parti 0 e 14, e le disposizioni addizionali applicabili della norma CEI 60079 parti 1,2,5,6,7,11,18,26 o 28.Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo e della classe di temperatura pertinente secondo le materie da trasportare. Per l’applicazione della norma CEI 60079 parte 14, deve essere applicata la seguente classificazione: ZONA 0 Interno dei compartimenti di cisterne, accessori per il riempimento e lo svuotamento e linee di recupero dei vapori. ZONA 1 Interno delle scatole di protezione per l’attrezzatura utilizzata per il riempimento e lo svuotamento e zona situata a meno di 0,5 m dai dispositivi di aerazione e valvole di sicurezza. 9.7.8.3 L’impianto elettrico dei veicoli FL in permanenza sotto tensione, compresi i cavi, fuori delle zone 0 e 1 deve soddisfare le prescrizioni che si applicano in generale alla zona 1 per l’equipaggiamento elettrico o le prescrizioni applicabili alla zona 2 conformemente alla norma CEI 60079 parte 14, per l’equipaggiamento elettrico situato nella cabina del conducente. Deve rispondere alle prescrizioni applicabili al materiale elettrico del gruppo pertinente secondo le materie da trasportare. |
di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione |
Prescrizioni di sicurezza supplementari relative ai veicoli FL e EX/III | ||
9.7.9 | 9.7.9.1 I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo:
a. veicoli FL trasportanti gas infiammabili compressi e liquefatti con un codice di classificazione che include la lettera F; b. veicoli FL trasportanti liquidi infiammabili del gruppo di imballaggio I o gruppo di imballaggio II; e c. veicoli EX/III. |
di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; potrebbe essere comunque opportuno non limitarsi a una ispezione visiva sul punto ma istituire una verbalizzazione |
9.7.9.2 | I seguenti veicoli devono essere equipaggiati con protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato dalle ruote:
a. veicoli FL trasportanti gas infiammabili compressi e liquefatti con un codice di classificazione che include la lettera F; b. veicoli FL trasportanti liquidi infiammabili del gruppo di imballaggio I o gruppo di imballaggio II; e c. veicoli EX/III. NOTA: Lo scopo è di evitare la propagazione dell’incendio al carico, ad esempio con schermi termici o altri sistemi equivalenti, sia: a. per propagazione diretta dalla ruota al carico; o b. per propagazione indiretta dalla ruota alla cabina e poi al carico. |
di prassi questa verifica è effettuata in sede di visita e prova; per i veicoli EXII e EXIII sarebbe opportuno completare l’approvazione con una frase del tipo “veicolo per trasporto merci esplosive classe 1 ADR classificato EXII (oppure EXIII) in accordo ai capitoli 9.2, 9.3, 9.7.7.2, 9.7.9.1 e 9.7.9.2 ADR” |
VEICOLI CISTERNA e VEICOLI BATTERIA
punto | verifica | SI/NO/NA | note |
9.7.2.1 | Cisterna rispondente alle prescrizioni pertinenti del capitolo 6.8. | ||
9.7.2.2 | Elementi di veicoli-batteria e di CGEM rispondenti alle prescrizioni pertinenti del capitolo 6.2 | ||
9.7.2.5 | Cisterna per rifiuti operante sotto-vuoto rispondente alle prescrizioni del capitolo 6.10. | ||
da 9.7.3.1 a 9.7.3.3 | Verifica dimensionamento dei mezzi di fissaggio per sollecitazioni statiche e dinamiche nelle normali condizioni di trasporto. | ||
9.7.4 | verifica messa a terra | ||
9.7.5.1 | Verifica stabilità dei veicoli-cisterna | ||
9.7.5.1 | verifica distribuzione masse a pieno carico sugli assi del semirimorchio | ||
9.7.5.2 | Verifica stabilità laterale (Regolamento ONU N° 1112) per veicoli-cisterna con cisterne fisse di capacità superiore a 3 m³, per trasporto delle merci pericolose allo stato liquido o fuso con pressione di progetto inferiore a 4 bar: | ||
9.7.6 | verifica protezione posteriore | ||
9.7.7 | Verifica posizionamento interruttore dei riscaldatori a combustione e del suo posizionamento | ||
9.7.8.2 | Verifica degli equipaggiamenti elettrici di veicoli FL in caso di stazionamento in zona con un’atmosfera esplosiva | ||
9.7.9.1 | verifica presenza di sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo | ||
9.7.9.2 | Verifica applicazione protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato dalle ruote |
VEICOLI PORTACONTAINERS
punto | verifica | SI/NO/NA | note |
9.7.7 | Verifica posizionamento interruttore dei riscaldatori a combustione e del suo posizionamento | ||
9.7.8.2 | Verifica degli equipaggiamenti elettrici di veicoli FL in caso di stazionamento in zona con un’atmosfera esplosiva | ||
9.7.9.1 | verifica presenza di sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo | ||
9.7.9.2 | Verifica applicazione protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato dalle ruote |
VEICOLI EXII o EXIII
punto | verifica | SI/NO/NA | note |
9.3.1 | Verifica materiali per la costruzione della carrozzeria | ||
9.3.2.3 e 9.3.2.4 | in caso di riscaldatore (conforme alle disposizioni del capitolo 9.2) verifica della posizione del riscaldatore stesso e della posizione dell’interruttore | ||
9.3.3 | Per veicoli EXII:
Verifica tipo di carrozzeria e protezione dalle intemperie Se il veicolo è munito di telone, verifica di:
Verifica chiusura aperture del compartimento di carico con porte o pannelli rigidi sistemati e bloccabili Verifica separazione cabina del conducente dal compartimento di carico |
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9.3.4 | Per veicoli EX/III
Verifica tipo di carrozzeria (chiusa) e protezione dalle intemperie Verifica separazione cabina conducente dal compartimento di carico da un tramezzo a parete continua Verifica realizzazione della superficie di carico con pareti continue Verifica installazione punti di ancoraggio destinati a trattenere il carico Verifica realizzazione giunture Verifica bloccabilità delle aperture Verifica delle porte disposte e costruite in modo che le giunture si sovrappongano Verifica rivestimento resistente al calore e alle fiamme, di spessore di almeno 10 mm Verifica materiali utilizzati classificati nella classe B-s3-d2 secondo norma EN 13501-1:2007 + A1:2009. |
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9.3.5 | Verifica posizione motore per la propulsione | ||
9.3.6 | Verifica posizione del dispositivo dei gas di scarico | ||
9.3.7 | Verifica protezione dalla polvere dell’impianto elettrico posto nel vano di carico
Verifica assenza di cablaggi all’interno del vano di carico Verifica protezione equipaggiamenti elettrici accessibili dall’interno del vano di carico dagli urti meccanici |
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9.7.9 | Verifica presenza di sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo relative ai veicoli EX/III | ||
9.7.9.1 | Per veicoli EXIII
Verifica presenza di sistemi automatici di estinzione incendio per il compartimento in cui si trova il motore a combustione interna che aziona il veicolo |
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9.7.9.2 | Per veicoli EXIII
Verifica applicazione protezioni termiche in grado di mitigare la propagazione di un incendio originato dalle ruote |
Premesso quanto sopra, si deve precisare che
il barrato rosa in Italia si emette solo a veicolo immatricolato (quindi con targa e proprietario già definiti)
- con le procedure attuali informatiche del Portale dell’Automobilista, per il veicolo immatricolato è possibile il rilascio di detto documento anche solo su base documentale e questo è parzialmente in contrasto con le disposizioni ADR
- per rispettare appieno l’ADR, infatti, sarebbe necessario effettuare un secondo collaudo del veicolo già immatricolato; questo è altamente antieconomico e obbliga l’utilizzatore a sostenere costi e tempi assurdi dal momento che i controlli previsti potrebbero, tecnicamente, essere effettuati a cura dal costruttore del veicolo autoportante ovvero dall’allestitore del veicolo (cisterna o furgone per esplosivi) in sede di visita e prova per allestimento o, nel caso di veicoli autoportanti omologati come tali, in sede di apposita visita e prova prima della consegna del veicolo stesso.
Resta quindi da definire come evitare operazioni inutili e, d’altra parte, come rispettare le disposizioni ADR. Sarebbero possibili varie alternative e il Ministero dei Trasporti vaglierà (probabilmente) una di queste di seguito descritte
Soluzione 1
la circolare 64555 DIV3E del 24/06/2009 prevede l’emissione di un barrato provvisorio; la circolare era nata per i veicoli destinati all’esportazione, ma prevede che la procedura possa attuarsi anche nei casi in cui non si riesce a emettere da subito il DTT 307 definitivo: questa soluzione parrebbe non gradita al Ministero che vuole evitare documenti provvisori non informatizzati (in quanto al giorno d’oggi sarebbero anacronistici)
Soluzione 2
il costruttore / allestitore predispone una pratica per il rilascio del DTT 307 facendo riferimento solo al n. di telaio del veicolo; il tecnico effettua i dovuti controlli; quando il veicolo, già approvato, viene immatricolato, la pratica del rilascio barrato rosa viene completata aggiungendo una copia della c.c. e il tecnico che ha effettuato i controlli è in grado di emettere il DTT 307 definitivo
Soluzione 3
il tecnico che effettua il controllo del veicolo annota sul certificato di approvazione, che il veicolo è conforme ai capitoli che ricorrono (9.2 e/o 9.3 e/o 9.7 come sopra visto); con questa annotazione l’UMC che immatricola può rilasciare il DTT 307 senza ulteriori visite e prove
Soluzione 4
l’UMC o il CPA che effettuano il collaudo di approvazione emettono un DTT 307 provvisorio informatizzato (nel Portale dell’Automobilista) per immatricolazione, sulla falsariga dell’ATP per immatricolazione; questo documento conterrà tutti i dati tranne proprietario e targa; l’UMC che immatricola, preleva dal Portale dell’Automobilista il documento informatizzato, lo compila nei dati mancanti e lo emette: quest’ultima è chiaramente la soluzione migliore, ma pare inattuabile sia per i tempi che richiederebbe sia per i relativi costi
Il presidente di AES
Ing. Claudio Amantia